Per ciò che concerne l'estinzione delle servitù per confusione, l'art. 1072 non apporta che una lieve modificazione formale alla norma dell'art. 664 del codice del 1865. Quanto all'estinzione delle servitù per prescrizione, l'articolo 1073 integra l'incompleta disciplina del codice anteriore (art. 666). Mentre infatti il primo comma pone la norma che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni, il secondo comma distingue l'ipotesi che si tratti di servitù affermativa per cui esercizio sia necessario il fatto dell'uomo, dall'ipotesi che si tratti di servitù negativa, ovvero di servitù affermativa per il cui esercizio non sia necessario il fatto dell'uomo. Nella prima ipotesi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitare la servitù; nella seconda ipotesi decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Tale fatto, da intendersi come fatto materiale, potrà essere opera così del proprietario del fondo dominante, come del proprietario del fondo servente o di un terzo, poichè per la norma è rilevante il semplice dato concreto e obiettivo della protratta interruzione dell'esercizio della servitù per il tempo su indicato. Riappare, in tal modo, la distinzione tra servitù continue e discontinue, per quanto le due espressioni non siano adoperate nel testo; ma la distinzione, come ho già notato, se è ingiustificata ai fini dell'usucapione, è insopprimibile in tema di prescrizione. È evidente, infatti, che, quando per l'esercizio della servitù non è necessario il fatto dell'uomo, esula la possibilità di assumere l'inazione del titolare quale criterio per determinare l'inizio del non uso. Prevede pure l'articolo in esame (terzo comma) che la servitù si eserciti ad intervalli e, per le così dette servitù intermittenti, stabilisce che il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Non si ha quindi negligenza se non quando il titolare della servitù abbia fatto decorrere il tempo utile per conservare il diritto che era nella possibilità di esercitare. All'accessio temporis si richiama il quarto comma dell'articolo, disponendo che all'effetto dell'estinzione della servitù si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. È tradotto così in formula legislativa un principio già enunciato nelle fonti romane: tempus, quo non est usus praecedens fundi dominus, cui servitus debetur, imputatur ei, qui in eius loco successit (fr. 18 § 1 Dig. VIII, 6). Il principio, benchè non espressamente formulato, era, del resto, insito nel sistema del codice anteriore. A differenza dei menzionati commi secondo, terzo e quarto, non sono di nuova formulazione gli ultimi due commi (quinto e sesto) dell'articolo, che riproducono gli articoli 671 e 672 del codice del 1865, per i quali, se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcune di esse impedisce, per il principio dell'indivisibilità della servitù, la prescrizione riguardo a tutte, e la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.