Art. 109 c.c.
Celebrazione in un comune diverso
[2]La richiesta e' menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva