Art. 99 c.c. — Termine per la celebrazione del matrimonio
[1]Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
[2]Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva