Art. 1090 c.c.
Manutenzione del canale
Nella servitu' di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo' domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva