Ho raccolto in un capo, che può quasi considerarsi come un'appendice del titolo delle servitù, numerose norme del codice del 1865 concernenti alcune servitù in materia di acque. Diviso il capo in due sezioni, ho ricondotto nella prima (articoli 1080-1093) quelle norme del codice anteriore che si riferiscono alla servita di presa o di derivazione di acqua (articoli 620-628, 642, 649, 651-652), nella seconda (articoli 1094-1099) quelle che si riferiscono alla servitù degli scoli e degli avanzi di acqua (articoli 637-638, 653-656). La disciplina della materia è rimasta quasi inalterata: gli emendamenti apportati alle norme del codice del 1865 hanno prevalentemente carattere formale. È tuttavia da notare, in tema di servitù di presa o di derivazione di acqua, che, riproducendo (art. 1092, secondo comma) la norma dell'art. 652, primo comma, del codice anteriore, secondo cui tra i diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, ho creduto opportuno disporre, nell'interesse generale della produzione agricola o industriale, che l'autorità giudiziaria possa nondimeno, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. È da rilevare inoltre, in tema di servitù degli scoli e degli avanzi di acqua, che l'art. 1095 non riproduce integralmente il secondo comma dell'art. 637 del codice del 1865, il quale stabiliva che, quando il modo di acquisto della servitù anzidetta fosse l'usucapione, questa non aveva inizio se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e a condurre gli scoli a proprio vantaggio, ovvero dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione del proprietario del fondo servente. Ho eliminato quest'ultima parte del comma su riferito, giacchè la riproduzione di essa sarebbe apparsa quale una deroga non giustificata alla norma generale della non usucapibilità delle servitù non apparenti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 515
Nella nuova sistemazione data alle norme del codice del 1865, l'art. 649 (art. 1091 del testo) segue immediatamente l'art. 642 (art. 1090 del testo). Potrebbe in ciò ravvisarsi un difetto di coordinamento tra le due norme, in quanto, mentre nell'una (art. 1090 del testo) si riconosce al proprietario del fondo servente il diritto di esigere, se il titolo non dispone altrimenti, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sponde siano in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante, nell'altra (art. 1091 del testo) si stabilisce che, se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e la condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, nonchè a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la condotta dell'acqua siano regolarmente effettuate. In realtà, nessuna antinomia esiste tra le due disposizioni, polche gli obblighi di cui è menzione nell'art. 1091 non gravano sul concedente che fino al punto in cui egli fa la consegna dell'acqua; oltre questo punto gravano invece sull'utente e riprende impero la norma dell'art. 1090. Della comunione. DELLA COMUNIONE IN GENERALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 516
Il primo capo del settimo titolo di questo libro regola la contitolarità della proprietà e degli altri diritti sulle cose. La disciplina è assai più compiuta che nel codice del 1865 e meglio ordinata al fine d'impedire che la situazione d'indivisione dei beni contraddica alle ragioni del progresso civile e della pubblica economia. Non è stato neppur qui necessario che la legge formulasse una sua propria teoria circa la struttura del rapporto di comunione. Questo compito delicato può ben rimanere alla dottrina: al fine pratico della legge è necessario e sufficiente determinare quali siano le facoltà che il singolo titolare del diritto indiviso può esercitare e i limiti di un tale esercizio; quali siano, invece, le facoltà che non possono essere esercitate se non raggiungendosi una certa maggioranza di partecipanti o la loro unanimità. Nel fare questa determinazione mi sono allontanato dai criteri direttivi del codice del 1865, eccessivamente ispirato al riguardo del diritto del singolo partecipante, per cui nessuna innovazione poteva essere apportata, anche se vantaggiosa per tutti, se non col consenso unanime di tutti i partecipanti. Conferendo più ampi poteri alla collettività, opportunamente organizzata, sia per le innovazioni sia per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non ho fatto che trarre alle sue logiche esplicazioni, anche in questo campo, il principio della subordinazione delle determinazioni individuali, non sempre illuminate o ispirate a ragioni degne di tutela, agli interessi generali, tuttavia debitamente e cautamente valutati.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 517