Art. 11 c.c.
Persone giuridiche pubbliche
Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva