Art. 1138 c.c.
Regolamento di condominio
[1]Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
[2]Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
[3]((Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107)).
[5]((Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici)).
Testo vigente dal 18 giugno 2013, tuttora in vigore · versione 257 su Normattiva