Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Cass. civ. n. 22025/2025Sez. 3Rv. 675453-01
Riguarda ancheart. 1109 Codice civileart. 1111 Codice civileart. 1139 Codice civile
Precedenti: 663642-01, 629611-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Poteri dell'assemblea condominiale d'invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
Cass. civ. n. 20544/2025Sez. 2Rv. 675755-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 1120 Codice civileart. 1135 Codice civileart. 1322 Codice civile
Precedenti: 601417-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Regolamento di condominio di natura contrattuale - Limite del decoro architettonico ex art. 1120 cod. civ. - Previsione regolamentare di una definizione più rigorosa rispetto alla relativa nozione normativa - Legittimità. · COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE In genere.
Le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in assemblea col consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare alla disciplina legale o integrarla, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano, nell'interesse comune, limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà; ne deriva che il regolamento di condominio può legittimamente fornire del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni fino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva.
Cass. civ. n. 20297/2025Sez. 2Rv. 675959-01
Riguarda ancheart. 1120 Codice civileart. 1122 Codice civile
Precedenti: 624984-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA' ESCLUSIVE) Divieti e limiti alle proprietà esclusive costituenti servitù reciproche - Regolamento di condominio - Previsione chiara ed esplicita - Necessità - Ragioni.
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.
Cass. civ. n. 16894/2025Sez. 2Rv. 675276-01
Riguarda ancheart. 832 Codice civileart. 1027 Codice civileart. 1122 Codice civile
Precedenti: 667963-03, 665393-02, 641640-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento. · ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.
Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.
Cass. civ. n. 1050/2025Sez. 3Rv. 673656-01
Riguarda ancheart. 1131 Codice civile
Precedenti: 653379-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).