Art. 1139 c.c.
Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il condomino può agire o resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio - anche intervenendo nella causa già promossa dall'amministratore o impugnando la pronuncia sfavorevole resa nei confronti di quest'ultimo -, e può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia dell'organo rappresentativo, ai sensi della disposizione 75 <!-- pag. 76 --> di cui all'art. 1105 c.c., la quale, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c..
Rv. 677752-01
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Rv. 675453-01
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1139 · fonte su Normattiva
Rv. 676003-01