Art. 1139 c.c. — Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condomino - Possibilità di agire o resistere in giudizio a tutela dei diritti di comproprietario - Autonomia rispetto all'amministratore - Sussistenza.
Il condomino può agire o resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio - anche intervenendo nella causa già promossa dall'amministratore o impugnando la pronuncia sfavorevole resa nei confronti di quest'ultimo -, e può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia dell'organo rappresentativo, ai sensi della disposizione 75 <!-- pag. 76 --> di cui all'art. 1105 c.c., la quale, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c..
Riguarda ancheart. 1105 Codice civileart. 1117 Codice civileart. 1131 Codice civile
Precedenti: 673521-02, 675291-01, 653787-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Riguarda ancheart. 1109 Codice civileart. 1111 Codice civileart. 1138 Codice civile
Precedenti: 663642-01, 629611-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse pro quota a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Riguarda ancheart. 1101 Codice civileart. 1132 Codice civileart. 1137 Codice civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 647644-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il condomino può agire o resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio - anche intervenendo nella causa già promossa dall'amministratore o impugnando la pronuncia sfavorevole resa nei confronti di quest'ultimo -, e può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia dell'organo rappresentativo, ai sensi della disposizione 75 <!-- pag. 76 --> di cui all'art. 1105 c.c., la quale, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c..
Rv. 677752-01
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Rv. 675453-01
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Rv. 676003-01
Collegamenti
Art. 132 — Rinvio
Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.…
Art. 1606 — Norma di rinvio
Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.…
Art. 25 — Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.…
Art. 16 — Disposizione generale
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.…
Art. 2696 — Rinvio
… gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.…
Art. 588 — Rinvio
Per tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Le attribuzioni dell'assemblea e la validità delle deliberazioni da essa adottate ricevono (articoli 1135 e 1136) una disciplina sostanzialmente conforme a quella che dettava il R. decreto-legge 5 gennaio 1934 (articoli 23 e 24). Per altro, riguardo alla costituzione dell'assemblea e alla validità delle deliberazioni, ho apportato alcuni ritocchi alle disposizioni dell'art. 24 del citato decreto-legge e ho stabilito che l'assemblea non può deliberare se tutti i condomini non sono stati invitati alla riunione. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti; ma il ricorso, in conformità di quanto è disposto in tema di comunione in generale (art. 1109), non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria (articolo 1137). Circa i regolamenti di condominio, senza variare la maggioranza qualificata richiesta per la loro approvazione dall'art. 28, primo comma, del decreto-legge più volte citato, e assoggettandone l'impugnazione alle norme stabilite, in tema di comunione in generale, per gli altri regolamenti di comunione, ho creduto opportuno renderne obbligatoria la formazione quando il numero dei condomini è superiore a dieci (art. 1138). La pubblicità di tali regolamenti è assicurata dalla trascrizione di essi in apposito registro, da tenersi, come si precisa nelle disposizioni di attuazione del codice, dall'associazione professionale dei proprietari di fabbricati. In questo registro devono anche essere annotate, perchè i terzi ne abbiano conoscenza, la nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio (art. 1129, ultimo, comma). Del possesso. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 532
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1139 · fonte su Normattiva