Art. 1142 c.c. — Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu' remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu' remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1143 — Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.…
Art. 1141 — Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare il possesso finche' il titolo non venga a essere…
Art. 876 — Presunzione di esercente
… mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.…
Art. 272 — Presunzione di armatore
In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.…
Art. 881 — Presunzione di proprieta' esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre…
Art. 55 — Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In alcuni casi può sorgere dubbio se colui che esercita il potere di fatto abbia l'intenzione di esercitarlo per sè o per altri, se sia cioè possessore o detentore. L'art. 1141, primo comma, pone al riguardo la presunzione di possesso, suscettiva di prova contraria. La norma diverge da quella che dettava l'art. 687, primo comma, del codice anteriore, il quale stabiliva la presunzione che ciascuno possedesse «per sè e a titolo di proprietà». Mi è sembrato irrazionale riprodurre quest'ultima presunzione, per cui verrebbe a invertirsi a favore del possessore l'onere della prova, mentre è logico che al possessore incomba l'onere di provare il titolo del suo possesso. Sulle orme del diritto romano è riaffermato nel secondo comma dell'art. 1141 il principio che il detentore non può trasformare la detenzione in possesso, finchè il titolo per cui esercita sulla cosa il potere di fatto non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Con tale disposizione, corrispondente nella sostanza all'art. 2116 del codice del 1865, si segnano i limiti in cui opera l'elemento subiettivo nel possesso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 534
La difficoltà di provare il fatto del possesso per ogni singolo momento della sua durata giustifica la disposizione dell'art. 1142, corrispondente all'art. 691 del codice del 1865, che stabilisce a favore del possessore attuale, il quale abbia posseduto in tempo più remoto, la presunzione che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Per quanto il possesso attuale non faccia presumere l'antico, l'accennata difficoltà di provare il possesso per ogni momento della sua durata giustifica altresì la presunzione di possesso anteriore quando il possesso attuale sia fondato su un titolo: in questo caso la presunzione opera dalla data del titolo (art. 1143, corrispondente all'art. 692 del codice precedente).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 535
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1142 · fonte su Normattiva