Art. 55 c.c. — Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva