Art. 1147 c.c. — Possesso di buona fede
[1]E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
[2]La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
[3]La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva