Art. 1453 c.c.
Risolubilita' del contratto per inadempimento
[1]Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
[2]La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.
[3]Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva