Art. 115 c.c. — Matrimonio del cittadino all'estero
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[1]Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
[2]La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva