Art. 94 c.c.
Luogo della pubblicazione
[1]La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva