Art. 1150 c.c.Riparazioni, miglioramenti e addizioni

[1]Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

[2]Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa, purche' sussistano al tempo della restituzione.

[3]L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.

[4]Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.

[5]Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1150 · fonte su Normattiva