Art. 985 c.c.
Miglioramenti
[1]L'usufruttuario ha diritto a un'indennita' per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.
[2]L'indennita' si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
[3]L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento dell'indennita' prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva