Art. 1151 c.c.
Pagamento delle indennita'
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva