Art. 1154 c.c. — Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva