Art. 1156 c.c.Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1156 · fonte su Normattiva