Art. 1162 c.c. — Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
[1]Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
[2]Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva