Art. 1162 c.c.Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

[1]Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

[2]Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.

[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1162 · fonte su Normattiva