Art. 1167 c.c.Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

[1]L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.

[2]L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1167 · fonte su Normattiva