Art. 1168 c.c.Azione di reintegrazione

[1]Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

[2]L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'.

[3]Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

[4]La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1168 · fonte su Normattiva