Art. 1179 c.c.
Obbligo di garanzia
Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva