La possibilità di adempimento da parte del terzo è stata prevista (art. 1150) senza distinguere tra terzo interessato e terzo non interessato, come faceva l'art. 1238 del codice civile abrogato. La distinzione serviva, per il codice stesso, anzitutto ad esigere, nel secondo caso, che il terzo agisse in nome e per la liberazione del debitore. Che però il terzo debba necessariamente aver l'animo di liberare il debitore, si desume dalla natura del pagamento; questo implica sempre animus solvendi, e l'animus solvendi, com'è naturale, deve esistere, perchè si abbia pagamento, non solo quando solvens sia il terzo non interessato, ma anche quando sia solvens un terzo interessato o lo stesso debitore. La distinzione, da questo aspetto, non aveva quindi ragion d'essere. Essa poi aveva dato luogo a gravi dubbi, perchè, riferendosi al caso in cui il terzo non interessato pagava in nome proprio, il suddetto art. 1238 richiedeva, quale condizione di legittimazione alla solutio, che il terzo non sottentrasse nei diritti del creditore. Questa determinazione è sembrata ad alcuni in contrasto con i principii della surrogazione convenzionale, ad altri assolutamente inutile; in modo che nemmeno da questo secondo aspetto la distinzione tra terzo interessato e terzo non interessato poteva accogliersi. Dei divieti di adempimento ad opera del terzo posti dal codice del 1865 è rimasto quindi soltanto quello dell'art. 1239, riferibile alla prestazione che per sua natura deve essere eseguita solo dal debitore. L'art. 1239 però si riportava esclusivamente alle obbligazioni di fare, mentre anche per le prestazioni di dare si può profilare l'interesse del creditore, per lo meno in concreto, ad evitare mutamenti nella persona del solvens; pertanto l'art. 1239 andava generalizzato, in modo da comprendere qualsiasi prestazione. Si è aggiunto però, con il secondo comma dell'art. 1180, il diritto del creditore di rifiutare l'adempimento del terzo quando il debitore ha preventivamente manifestata la sua opposizione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 560