Art. 1183 c.c.
Tempo dell'adempimento
[1]Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu' degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.
[2]Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva