Nel sistema dell'art. 1182 la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive. Se nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto articolo 1182, che fissano nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezion fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata, pagamento di somma di danaro. Vale per l'ipotesi compresa nella prima eccezione il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorse (cfr. però art. 1510, primo comma), sempre che (come aggiunge l'art. 1510, primo comma suddetto) esso fosse noto alle parti; per le obbligazioni pecuniarie l'adempimento deve avvenire nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, salvo che ciò renda più onerosa la prestazione del debitore, a causa del mutamento di domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma). Quest'ultima disposizione vuole essere una agevolazione fatta al creditore per la migliore tutela della sua posizione, e insieme un riflesso dell'unificata disciplina del diritto delle obbligazioni. Da un lato si è inteso eccitare l'iniziativa dell'adempimento evitando al creditore l'onere di andare a ricevere l'importo del debito, onere che è ancora più grave se i due soggetti del rapporto risiedano in città diverse. Dall'altro lato si è tenuto presente che la consuetudine commerciale è ormai generale nel senso che i debiti pecuniari devono pagarsi al domicilio del creditore, in modo che, per le necessità alle quali l'uso del commercio obbedisce, doveva estendersene l'applicazione, sia pure con temperamenti. Questi temperamenti hanno fatto posto alla considerazione delle giuste necessità del debitore, delle quali il codice ha voluto pure tener conto. L'organizzazione commerciale però è impostata quasi sempre sul presupposto che la consegna della cosa, venduta debba essere eseguita o nella sede dell'impresa o, se trattasi di cosa che debba trasportarsi da un luogo ad un altro, rimettendola al vettore o allo spedizioniere; tale situazione è riconosciuta nell'art. 1510, che limita in conseguenza la portata della vecchia regola generale dell'articolo 1468 cod. civ. del 1865. Norma particolare in tema di vendita è poi chè il pagamento del prezzo, in mancanza di convenzione o di usi, deve essere eseguito nel luogo della consegna della cosa (art. 1498, secondo comma) o dei documenti che la rappresentano (articolo 1528, primo comma); si ritorna alla regola del domicilio del creditore (venditore) nel solo caso in cui il pagamento è differito oltre il tempo della consegna (art. 1498, terzo comma), rimanendo naturalmente salvo il diritto del debitore di pagare al proprio domicilio nell'ipotesi in cui ciò è consentito dall'art. 1182.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 561
L'assegnazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione può essere fatta dall'autorità giudiziaria non soltanto nei casi classici dell'art. 1173 cod. civ. del 1865, ma anche quando ciò è richiesto dagli usi (art. 1183, primo comma) o se il termine è rimesso alla volontà del creditore. È stato concesso il potere di esigere la prestazione prima della scadenza quando il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore (art. 1185, primo comma); se il pagamento è avvenuto contra ius prima del termine, ferma l'irripetibilità del capitale, il debitore può chiedere ciò di cui il creditore si e arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 1185, secondo collina). La critica fatta alla disposizione dell'art. 1174 cod. civ. del 1865, in quanto negava la ripetizione del pagamento eseguito innanzi tempo, ha potuto essere superata per la ragione che, in definitiva, il creditore, per quanto riceva anticipatamente, non riceve che il suo. Si è risolta poi in senso favorevole la questione concernente la prestazione dell'interusurium nel caso in cui il pagamento anticipato è stato fatto per errore, essendosi considerato che in tal caso si ha un'ipotesi di indebito arricchimento del creditore a danno del debitore. Le regole generali sul computo dei termini sono fissate, in via suppletiva, nell'art. 1187, mediante la generalizzazione dell'art. 2963, che del resto è estensivo delle norme poste dagli articoli 14 cod. pen., 180 cod. proc. pen., 155 cod. proc. civ., 41 legge cambiaria. Il giorno festivo, secondo l'art. 2963, non è calcolato soltanto se cade nell'ultimo giorno del termine; nell'art. 1187 però si sono richiamati gli usi eventualmente diversi, sorti specialmente per le scadenze in fiera.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 562