Art. 1187 c.c.
Computo del termine
[1]Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni e' computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
[2]La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
[3]E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva