Art. 1189 c.c.
Pagamento al creditore apparente
[1]Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede.
[2]Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva