Art. 1264 c.c.
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
[1]La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.
[2]Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva