Art. 1191 c.c. — Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1192 — Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto…
Art. 1218 — Responsabilita' del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.…
Art. 1182 — Luogo dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e' determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo' desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa…
Art. 131
… previdenziali (articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici…
Art. 67 — Procedura di ristrutturazione dei debiti
… domanda e' corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque…
Art. 1950 — Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche' questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Tra le persone legittimate a ricevere il pagamento, l'art. 1188 pone colui che è stato indicato dal creditore quale destinatario materiale della prestazione (indicazione attiva). Il codice distingue l'indicato dal rappresentante, e perciò implicitamente designa il primo come operante in nome proprio; il rapporto interno tra accipiens e indicante non deve interessare il solvens, in modo che il pagamento che questi fa al primo è pienamente liberatorio. È liberatorio anche il pagamento fatto in buona fede al creditore apparente, che l'art. 1189 designa come colui che appare legittimato a ricevere la solutio in base a circostanze univoche. Con tale formula elastica il nuovo codice evita l'impropria dizione dell'art. 1242 del codice anteriore, che considerava creditore apparente chi era nel possesso del credito; e la evita ritenendo creditore apparente chi si trova in una situazione di fatto implicante esercizio effettivo del diritto, tale da suscitare affidamento di una reale appartenenza del diritto stesso. Qui è utile dire che l'affidamento non deve derivare da apprezzamenti soggettivi, cioè, dal modo come il debitore ha potuto intendere il contegno di colui al quale egli ha pagato; deve aversi riguardo invece alla valutazione che di detto contegno avrebbe potuto ragionevolmente farsi in base a considerazioni obiettive (nn. 622 e 624). Dovranno perciò valere soltanto circostanze che possano rappresentarsi come univoche; lo stato soggettivo del debitore dovrà ricercarsi solo ai fini di scorgere se egli abbia agito in buana fede, cioè se egli ignorava che il diritto di credito apparteneva in effettiva persona diversa da colui al quale egli pagava. Questa buona fede, costitutiva dell'effetto giuridico della liberazione, deve essere provata dal debitore che la allega, in applicazione dell'analogo principio dell'art. 534, secondo comma, dettato per i terzi che abbiano contrattato con l'erede apparente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 563
Si dà protezione al creditore contro l'impugnazione del pagamento che si fondi sull'incapacità del debitore (articolo 1191); non può prevalere l'interesse che pone l'ordine giuridico a che gli atti dell'incapace siano compiuti con le formalità preordinate dalle leggi, di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta. Il debitore, inoltre, non può impugnare il pagamento fatto con cose altrui, perchè è tenuto a garantire il creditore per ciò che ha consegnato. Ma se egli offre una nuova prestazione idonea, cioè la prestazione di cose di cui può disporre, praticamente attua la garanzia dovuta; non vi è più ragione allora per impedirgli di chiedere la restituzione della cosa consegnata, e di ovviare così alla sua responsabilità verso il proprietario della stessa. In questi sensi è l'art. 1192, primo comma, il quale non fa alcuna differenza tra caso in cui il debitore sia di buona fede e caso in cui il debitore sia di mala fede, per il già indicato motivo che, con la nuova prestazione, il creditore riceve ugualmente il suo, e non può avere interesse ad opporre la mala fede del solvente. Ha invece rilevanza distinguere talvolta tra creditore di buona o di mala fede, per delimitare i casi in cui l'accipiens può insorgere contro il pagamento fattogli con cosa che non era del debitore. Se il creditore, all'atto della solutio, aveva notizia dell'alienità della cosa prestata, non può reagire contro il pagamento, implicitamente accettato a proprio rischio e pericolo. Se di buona fede, il creditore può invece impugnare il pagamento eseguito a suo favore (art. 1192, secondo comma); egli ha interesse di prevenire la molestia e l'evizione, senza attendere l'azione del terzo contro di lui. Solo in qualche caso, per quanto in buona fede, il creditore può non avere alcun interesse all'impugnazione: così è quando il pagamento ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore. Questa ipotesi era considerata dal codice civile del 1865 all'art. 1240; ma, potendo soltanto riferirsi a cose mobili, essa deve intendersi regolata dal principio «possesso vale titolo» (art. 1153, primo comma), in modo che doveva ritenersi inutile riprodurre l'art. 1240 suddetto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 564
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1191 · fonte su Normattiva