Art. 1218 c.c.
Responsabilita' del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva