Art. 1192 c.c.
Pagamento eseguito con cose altrui
[1]Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.
[2]Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva