Si dà protezione al creditore contro l'impugnazione del pagamento che si fondi sull'incapacità del debitore (articolo 1191); non può prevalere l'interesse che pone l'ordine giuridico a che gli atti dell'incapace siano compiuti con le formalità preordinate dalle leggi, di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta. Il debitore, inoltre, non può impugnare il pagamento fatto con cose altrui, perchè è tenuto a garantire il creditore per ciò che ha consegnato. Ma se egli offre una nuova prestazione idonea, cioè la prestazione di cose di cui può disporre, praticamente attua la garanzia dovuta; non vi è più ragione allora per impedirgli di chiedere la restituzione della cosa consegnata, e di ovviare così alla sua responsabilità verso il proprietario della stessa. In questi sensi è l'art. 1192, primo comma, il quale non fa alcuna differenza tra caso in cui il debitore sia di buona fede e caso in cui il debitore sia di mala fede, per il già indicato motivo che, con la nuova prestazione, il creditore riceve ugualmente il suo, e non può avere interesse ad opporre la mala fede del solvente. Ha invece rilevanza distinguere talvolta tra creditore di buona o di mala fede, per delimitare i casi in cui l'accipiens può insorgere contro il pagamento fattogli con cosa che non era del debitore. Se il creditore, all'atto della solutio, aveva notizia dell'alienità della cosa prestata, non può reagire contro il pagamento, implicitamente accettato a proprio rischio e pericolo. Se di buona fede, il creditore può invece impugnare il pagamento eseguito a suo favore (art. 1192, secondo comma); egli ha interesse di prevenire la molestia e l'evizione, senza attendere l'azione del terzo contro di lui. Solo in qualche caso, per quanto in buona fede, il creditore può non avere alcun interesse all'impugnazione: così è quando il pagamento ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore. Questa ipotesi era considerata dal codice civile del 1865 all'art. 1240; ma, potendo soltanto riferirsi a cose mobili, essa deve intendersi regolata dal principio «possesso vale titolo» (art. 1153, primo comma), in modo che doveva ritenersi inutile riprodurre l'art. 1240 suddetto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 564
Se il creditore consente ad una datio in solutum, l'obbligazione si estingue quando la prestazione è eseguita (art. 1197. primo comma). La datio in solutum è considerata come negozio che produce effetto estintivo al momento in cui viene eseguita la prestazione promessa. Da ciò una duplice conseguenza: là dove si creano solo effetti obbligatori, si ha piuttosto l'indice di una volontà diretta a novare, non ad adempiere e, nei casi, poi, in cui ha per oggetto il trasferimento di un diritto, la datio si perfeziona quando si opera il trasferimento. L'art. 1198. primo comma, esclude però che il perfezionamento della datio importi sempre un'immediata estinzione dell'obbligo. La dazione di un credito si presume fatta pro solvendo, e quindi, se le parti non hanno manifestato una diversa volontà, l'estinzione del debito si produce con la riscossione del credito ceduto, salvo che la mancata realizzazione di questo è dipeso da negligenza dell'accipiente nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore ceduto (art. 1198, secondo comma). In considerazione della sua natura di negozio traslativo oneroso, si sono estesi alla datio in solutum i principii della vendita concernenti l'evizione e i vizi della cosa, che del resto anche in base al codice del 1865 si ritenevano applicabili ad ogni negozio traslativo a titolo oneroso (art. 1197, secondo comma). L'azione per la garanzia è concessa in via alternativa: con quella diretta a far valere il diritto di credito. Tale diritto sopravvive alla dazione quando questa non ha prodotto l'effetto patrimoniale al quale era diretta; viceversa la dazione estingue le garanzie prestate da terzi (art. 1197, terzo comma), la posizione dei quali risulterebbe aggravata se la loro responsabilità dovesse durare quanto quella del debitore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565