Art. 120 c.c. — Incapacita' di intendere o di volere
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[1]Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
[2]L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facolta' mentali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva