Art. 120 c.c.Incapacita' di intendere o di volere

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[1]Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

[2]L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facolta' mentali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art120 · fonte su Normattiva