Art. 1203 c.c.
Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
- 1)a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
- 2)a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
- 3)a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
- 4)a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
- 5)negli altri casi stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva