Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Pagamento effettuato in forza di sentenza penale di condanna successivamente riformata - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Inapplicabilità - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE In genere. 75 <!-- pag. 76 --> Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).
Cass. civ. n. 29930/2025Sez. 3Rv. 676984-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 2036 Codice civile
Precedenti: 674997-01, 615327-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici - Natura e oggetto della garanzia - Conseguenze - Art. 61 l.fall. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.
Cass. civ. n. 29599/2025Sez. 1Rv. 676381-01
Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 123/1998art. 2 legge 662/1996
Precedenti: 621789-01, 675927-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. - Presupposti - Esistenza di una obbligazione attuale e liquida - Necessità - Esclusione - Rapporto preesistente tra solvens e debitore - Sufficienza - Fattispecie.
Condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., è la titolarità, in capo al solvens, di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, per la cui ricorrenza non è, peraltro, necessaria l'esistenza di un'obbligazione attuale e liquida (o comunque giudizialmente accertata) ma solo di un preesistente rapporto giuridico tra solvens e debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a surrogarsi nei diritti vantati da una banca nei confronti del debitore - nei limiti dei versamenti effettuati - in capo al terzo coobbligato in solido datore d'ipoteca che aveva pagato con fondi propri i ratei di mutuo, al fine di scongiurare l'esecuzione forzata nei propri confronti).
Cass. civ. n. 25369/2025Sez. 3Rv. 676287-01
Riguarda ancheart. 1813 Codice civile
Precedenti: 629036-01, 607929-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Fondo di garanzia per le PMI - Credito restitutorio del garante pubblico per l'escussione della garanzia - Privilegio generale mobiliare ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Ius superveniens - Esclusione - Fondamento.
In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).
Cass. civ. n. 22962/2025Sez. 1Rv. 675970-01
Riguarda ancheart. 2745 Codice civileart. 2755 Codice civileart. 2751 Codice civileart. 8 d.l. 3/2015
Precedenti: 669609-01, 672978-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione r.c.a. - Risarcimento della vittima eseguito dall’assicuratore per errore inescusabile - Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c. - Ammissibilità - Fattispecie.
L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha 93 <!-- pag. 94 --> ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo vittime della Strada dall'assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali l'art. 141 c.ass., dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, nonostante la stratificazione di una copiosa produzione dottrinaria di senso contrario).
Cass. civ. n. 16213/2025Sez. 3Rv. 674997-01
Riguarda ancheart. 2036 Codice civileart. 141 Codice delle assicurazioni private.art. 1916 Codice civileart. 1299 Codice civile
Precedenti: 666369-02
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surroga - Successione a titolo particolare - Momento in cui si realizza - Necessità della manifestazione di volontà del danneggiato o dell’assicuratore - Irrilevanza - Fondamento. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.
La surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge.
Cass. civ. n. 11249/2025Sez. 3Rv. 674662-01
Riguarda ancheart. 1916 Codice civile
Precedenti: 674064-02, 667243-02
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE Pagamento del debito ipotecario da parte dell'acquirente - Effetti - Surrogazione ex lege - Subingresso nelle ipoteche del creditore soddisfatto - Condizioni.
Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.
Cass. civ. n. 8892/2025Sez. 3Rv. 674487-01
Riguarda ancheart. 2866 Codice civile
Precedenti: 655101-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).