Art. 1204 c.c.
Terzi garanti
[1]La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
[2]Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva