Art. 1204 c.c.Terzi garanti

[1]La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

[2]Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1204 · fonte su Normattiva