Art. 1265 c.c. — Efficacia della cessione riguardo ai terzi
[1]Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.
[2]La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva