Art. 1265 c.c.Efficacia della cessione riguardo ai terzi

[1]Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.

[2]La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1265 · fonte su Normattiva