Art. 1206 c.c.
Condizioni
Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva