La mora del debitore consegue all'intimazione o alla richiesta fatta per iscritto (art. 1219). La necessità della intimazione è esclusa per le obbligazioni a termine, se la prestazione deve portarsi al creditore (art. 1211, secondo comma, n. 3). La prestazione che deve chiedersi al debitore reca invece in sè l'esigenza di una interpellazione: se questa non avviene, la mora non può verificarsi. Non occorre la richiesta nemmeno per le obbligazioni da delitto (art. 1219, secondo comma, n. 1), nè per quelle che il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere (art. 1219, secondo comma, n. 2). La prima esclusione viene dal diritto romano, ed è stata sempre presa in considerazione dalla pratica e dalla scienza; la seconda si giustifica considerando che è inutile rivolgere la richiesta a chi ha già preventivamente dichiarato di non volere adempiere. 570. -- La mora del creditore e quella del debitore mantengono la tipica differenziazione di presupposti e di effetti, che era nello spirito e nella lettera del codice del 1865. La mora accipiendi deriva da un ostacolo per l'adempimento, ricollegato al creditore e prescindente da una colpa di lui (art. 1206); la mora debendi ha origine da un ritardo di cui il debitore debba rispondere secondo i principii dell'inadempimento che saranno più avanti illustrati (n. 571). La mora accipiendi pone a carico del creditore l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1207, primo comma e, in applicazione, articoli 1673 e 1805, secondo comma); non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa, salvo che il debitore li abbia effettivamente percepiti (art. 1207, primo comma); il creditore deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (art. 1207. secondo comma). La mora debendi pone a carico del debitore il rischio dell'impossibilità della prestazione, se egli non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221, primo comma) la perdita o lo smarrimento di una cosa illecitamente sottratta, comunque avvenuta, non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore (art. 1221, secondo comma). Mora accipiendi e mora debendi hanno comune l'effetto del risarcimento del danno (art. 1207, secondo comma, e articolo 1218); ma la mora del debitore riacquista caratteri autonomi nel caso di obbligazioni pecuniarie, perchè il danno che produce l'inadempimento di queste consiste, di regola, nel pagamento degli interessi (art. 1224, primo comma). In tal caso un maggior danno può essere risarcito (ad esempio, differenza di cambio nei debiti di moneta estera); ma solo quando non vi è convenzione sulla misura degli interessi moratori, perchè, se esiste tale convenzione, deve presumersi che le parti hanno inteso liquidare preventivamente ogni conseguenza patrimoniale dell'inadempimento (art. 1224, secondo comma). Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante, come si vedrà (n. 593), sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 1282, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del danaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perchè è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto dell'esigibilità del credito (art. 1224, primo comma), e perchè è possibile, per legge o per convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora. Gli interessi compensativi, i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appaiono in taluni casi specificatamente previsti (articoli 1499 1815, 1825). Dell'esonero del debitore dalla responsabilità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 569