Art. 1208 c.c.Requisiti per la validita' dell'offerta

[1]Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:

  • 1)che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;
  • 2)che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;
  • 3)che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;
  • 4)che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
  • 5)che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
  • 6)che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
  • 7)che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.

[2]Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1208 · fonte su Normattiva