Art. 121 c.c. — Mancanza di assenso
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[1]Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'art. 90 puo' essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.
[2]L'azione non puo' essere proposta quando il matrimonio e' stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimonio.
[3]Parimenti l'azione non puo' essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando e' trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore eta'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva