Art. 175 c.c. — Cessazione del vincolo
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - PATRIMONIO FAMILIARE - ASSENZA DI FIGLI MINORI - INDISPONIBILITA' DEI BENI FINO ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LAMENTATA ULTRATTIVITA' DELLA NORMA NONOSTANTE LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CORRISPONDENTE ISTITUTO DEL FONDO PATRIMONIALE PREVISTO DAL NUOVO REGIME FAMILIARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNZIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilita' delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, pero', appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicita' delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilita' di intervento della Corte quando siano configurabili piu' soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalita' legislativa, la sent. n. 194/1984.
Riguarda ancheart. 170 Codice civileart. 227 legge 151/1975art. 167 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione,…
ECLI:IT:COST:1992:18 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 34 — Cessazione della qualifica di rifiuto
… procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"; b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; c) i…
Art. 58 — (L) Liberazione dei vincoli
… capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue: a) per consenso del creditore…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 58 — (L) Liberazione dei vincoli
… capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue: a) per consenso del creditore…
Art. 225
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 416-bis
… mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116
Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118
Della costituzione della dote. Nell'indicare le persone che, oltre la moglie, possono costituire o aumentare la dote dopo il matrimonio, non si è parlato nell'art. 178 di altri anzichè di «estranei», come era stato suggerito, per evitare il dubbio che anche il marito possa costituire la dote dopo il matrimonio. Non è stata accolta la proposta di stabilire che la costituzione di dote può comprendere anche i beni futuri. Come fu osservato nella relazione al progetto definitivo, l'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri era giustificata nel codice del 1865, che non consentiva la costituzione durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo sistema, che segue il principio opposto. Oltre ciò è da considerare l'inopportunità che la donna assuma un impegno di portata imprevedibile, che potrebbe riuscire eccessivamente gravoso. Non è stata riprodotta la norma del capoverso dell'art. 175 del progetto, con cui si disponeva che la costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti. Se questa norma era necessaria nel vecchio codice, per escludere che in una costituzione di dote fatta in termini generici si comprendessero anche i beni futuri, è superflua nella nuova legge che esclude i beni futuri dalla costituzione di dote.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 119
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art175 · fonte su Normattiva