Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Nesso di causa tra condotta del medico e morte ovvero perdita di chance di sopravvivenza del paziente - Alternatività - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Cass. civ. n. 3871/2026Sez. 3Rv. 677794-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 674999-01, 674215-03, 648486-01, 676668-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Risarcimento del danno - Presupposti - Difetto di prova del danno - Conseguenze. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Cass. civ. n. 3343/2026Sez. 2Rv. 676971-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 1477 Codice civileart. 1225 Codice civile
Precedenti: 668408-01, 655249-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi - Obbligo di diligenza - Contenuto - Deduzioni fiscali - Verifica dell'esecuzione degli adempimenti presupposti - Necessità. 80 <!-- pag. 81 --> Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.
Cass. civ. n. 3215/2026Sez. 3Rv. 677827-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 2236 Codice civile
Precedenti: 674292-01, 672455-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità sociale - Natura contrattuale - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, per cui l'attore è sottoposto all'onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Cass. civ. n. 3183/2026Sez. 1Rv. 677597-02
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 659656-01, 656998-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 97 <!-- pag. 98 --> PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Cass. civ. n. 3145/2026Sez. LRv. 677821-01
Riguarda ancheart. 1460 Codice civileart. 2087 Codice civileart. 2967 Codice civileart. 1345 Codice civileart. 2 Contratto a tutele crescenti
Precedenti: 616546-01, 662609-01, 624033-01, 676574-01
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità. 74 <!-- pag. 75 --> · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Cass. civ. n. 2960/2026Sez. 3Rv. 677750-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 11 legge 122/2016e altri 2
Precedenti: 659865-02
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE Contratto d’appalto - Fermo tecnico del cantiere - Compenso - Onere della prova del fatto generatore - A carico dell’appaltatore - Fondamento.
In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Cass. civ. n. 2752/2026Sez. 2Rv. 677432-02
Riguarda ancheart. 1655 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 549956-01
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.
Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale. 68 <!-- pag. 69 -->
Cass. civ. n. 2342/2026Sez. 3Rv. 677801-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 4 legge 650/1972
Precedenti: 637555-01, 665205-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell’omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull’obbligo dell’indicazione - Successiva allegazione dell’omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.
Cass. civ. n. 1365/2026Sez. 3Rv. 677702-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 2230 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 654093-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Cass. civ. n. 316/2026Sez. 3Rv. 677518-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1 Legge sul biotestamento
Precedenti: 669458-01, 675533-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Oneri di allegazione - Contenuto - Conseguenze sull’accertamento del nesso causale. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
Cass. civ. n. 284/2026Sez. 3Rv. 677669-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 672244-01, 647953-01, 670791-01, 670399-02
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Erronee informazioni circa la posizione contributiva - Responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).
Cass. civ. n. 35007/2025Sez. LRv. 677156-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1176 Codice civileart. 54 legge 88/1989
Precedenti: 655057-01, 620938-01, 645874-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Morte intervenuta dopo un considerevole lasso temporale dall’evento lesivo - Danno biologico terminale e danno morale catastrofale - Rispettivi criteri di liquidazione - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere. 132 <!-- pag. 133 --> In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Cass. civ. n. 34517/2025Sez. 3Rv. 677231-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 670457-02, 664553-01, 660911-01, 629364-01
MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE Diritto al risarcimento del danno - Esercizio da parte del mandante - Esclusione - Ragioni.
Nel mandato senza rappresentanza, il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa).
Cass. civ. n. 33449/2025Sez. 3Rv. 677248-01
Riguarda ancheart. 1705 Codice civile
Precedenti: 660198-02, 653779-01, 604829-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Responsabilità dell'istituto scolastico per danni occorsi all'allievo - Prova che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione delle modalità di accadimento del fatto storico - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).
Cass. civ. n. 33392/2025Sez. 3Rv. 677089-01
Riguarda ancheart. 2048 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670013-01, 676603-01, 660991-01, 667226-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Responsabilità sanitaria - Azione civile risarcitoria promossa nei confronti della struttura - Pendenza del processo penale nei confronti dell’imputato - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).
Cass. civ. n. 33249/2025Sez. 3Rv. 677177-02
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 75 Codice di procedura penaleart. 651 Codice di procedura penaleart. 654 Codice di procedura penale
Precedenti: 661669-01, 672924-01, 653898-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Cass. civ. n. 32842/2025Sez. LRv. 677221-01
Riguarda ancheart. 41 Costituzioneart. 30 legge 183/2010art. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 638311-01, 548693-01, 647540-01, 592602-01
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Società - Trasformazione - Scissione di società - Responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. - Responsabilità delle nuove società - responsabilità nei limiti del patrimonio netto assegnato in sede di scissione - Responsabilità della società originariamente obbligata - responsabilità integrale.
In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.
Cass. civ. n. 32551/2025Sez. 1Rv. 676561-01
Riguarda ancheart. 2506 Codice civile
Precedenti: 674724-01
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione societaria - Regime di solidarietà parziaria - Oneri del creditore - Esperimento di altre forme di tutela - Esclusione.
In tema di scissione societaria, al fine di far valere il regime di responsabilità solidale parziale di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall'ordinamento, risultando perciò del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno, in precedenza, proposto opposizione al procedimento di scissione.
Cass. civ. n. 32551/2025Sez. 1Rv. 676561-02
Riguarda ancheart. 2506 Codice civile
Precedenti: 670066-01, 662935-01
SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE Proprietario del fondo servente - Prestazioni accessorie contemplate dal titolo - Omissione - Illecito extracontrattuale - Esclusione - Inadempimento - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).
Cass. civ. n. 31986/2025Sez. 3Rv. 677133-01
Riguarda ancheart. 1067 Codice civileart. 1079 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 468866-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).