Art. 1228 c.c.
Responsabilita' per fatto degli ausiliari
Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva