Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari - Applicabilità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari). 110 <!-- pag. 111 -->
Cass. civ. n. 26575/2025Sez. LRv. 676769-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 2048 Codice civileart. 2049 Codice civile
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria ex Reg.
CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Caratteristiche - Fattispecie. In tema di trasporto aereo, il soggetto obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, il "vettore operativo", cioè colui che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, così assumendo la responsabilità della sua realizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva della compagnia che aveva concluso il contratto di trasporto con i passeggeri, a nulla rilevando che questa si fosse, poi, avvalsa di altra compagnia per l'esecuzione del servizio).
Cass. civ. n. 25361/2025Sez. 3Rv. 675883-02
Precedenti: 652483-01
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI Art. 1715 c.c. - Regola dispositiva di esonero del mandatario - Fondamento - "Patto contrario" - Causa - Individuazione.
MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE In genere. 194 <!-- pag. 195 --> In tema di mandato senza rappresentanza, a norma dell'art. 1715 c.c. il mandatario è di regola esonerato dalla responsabilità per inadempimento delle persone con le quali ha contrattato, in quanto i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, pur riguardando inizialmente la sfera giuridica del mandatario, sono poi trasferiti in quella del mandante, che può agire direttamente per l'adempimento nei confronti dei terzi; invece, la contraria clausola pattizia - con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, liberamente attribuiscono al mandatario la responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo - ripristina il principio generale secondo cui il debitore che si avvale dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ed ha funzione di tutela dell'interesse del mandante al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, fermi i limiti derivanti dal generale meccanismo ex art. 1705, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 19455/2025Sez. 3Rv. 675349-01
Riguarda ancheart. 1715 Codice civileart. 1705 Codice civileart. 1706 Codice civile
Precedenti: 653779-01, 604829-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).
Cass. civ. n. 11882/2025Sez. 3Rv. 674668-01
Riguarda ancheart. 1299 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 24 Costituzione
Precedenti: 672983-02
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Corresponsabilità di tre soggetti - Citazione in giudizio solo di due - Condanna solidale al risarcimento dei danni in una percentuale inferiore al 100% - Limiti della condanna per i due soggetti evocati in giudizio - Rapporti interni. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.
La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).
Cass. civ. n. 11290/2025Sez. 3Rv. 674666-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2049 Codice civile
Precedenti: 669530-03
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).