Art. 1236 c.c. — Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva